
Con la “Convenzione de l’Aja del 1° luglio 1985” ratificata con legge 16 ottobre 1989 n. 364 ed entrata in vigore nel nostro ordinamento il 1° gennaio 1992 è possibile affermare con certezza che il Trust, pur essendo un istituto di diritto in origine anglosassone, è riconosciuto a tutti gli effetti in Italia. Si richiede soltanto la scelta della legge di un Paese che abbia una regolamentazione espressa in materia di Trust, da menzionare nell’atto istitutivo.
Attraverso l’istituzione di un Trust, il Disponente (c.d. Settlor) trasferisce ad una figura professionale (c.d. Trustee) dei beni.Questi gestirà il patrimonio, per il perseguimento di finalità scelte unicamente dal Disponente, e secondo un regolamento dal medesimo stabilito, cui il Trustee dovrà attenersi.
L’operato del Trustee e la conformità del suo operato al regolamento sarà sottoposto al controllo dello stesso Disponente e di un soggetto nominato appositamente, il Guardiano (c.d. Protector).
Mediante la creazione di un Trust, tutti i beni che vengono inseriti in esso (mobili, immobili e simili), saranno separati dal patrimonio del Disponente e del Trustee, e saranno unicamente destinati al fine prescelto ed indicato nell’atto di istituzione del Trust (assistenziale, con funzione ereditario-successoria, di garanzia e simili).
Arago presta la propria consulenza, non solo nella istituzione del Trust, ma anche nella sua gestione diretta (tramite la nomina a Trustee) sia indiretta, quale soggetto professionale che presta consulenza al soggetto prescelto dal Disponente, per assumere l’incarico di Trustee.